L’arresto del deputato europeo ed ex presidente della Generalitat della Catalogna Carles Puigdemont, avvenuto ad Alghero il 23 settembre 2021 è, coi provvedimenti d’indulto nei confronti di altri esponenti del movimento indipendentista, uno dei tasselli più recenti dell’intricata crisi catalana. I fatti di Alghero hanno messo bene in luce la dimensione non (più) strettamente nazionale di questa crisi, per la cui interpretazione si deve tenere conto di materiali normativi sia spagnoli sia europei. In termini teorici, il caso Puigdemont permette di verificare tanto l’europeizzazione delle costituzioni nazionali, quanto la natura composita della costituzione dell’Unione europea. Da un diverso punto di vista, esso mette altresì in evidenza i nodi irrisolti di questa complessa costruzione.
Il mandato di arresto europeo (MAE) da cui è derivato l’arresto di Puigdemont ha ad oggetto i reati di sedizione e di malversazione e risale al 14 ottobre 2019, qualche mese dopo le ultime elezioni europee e poco prima della sentenza del giudice del Lussemburgo nel caso Junqueras (C-502/19). All’emissione del MAE ha fatto seguito la richiesta, trasmessa dal presidente della II sezione del Tribunal Supremo al Parlamento europeo, di privare Puigdemont dell’immunità di cui ormai godeva, in quanto parlamentare europeo, fuori del territorio spagnolo. Il Parlamento ha decisoin questo senso nel marzo 2021, dopodiché Puigdemont e i suoi colleghi Toni Comín e Clara Ponsatí si sono rivolti al Tribunale dell’UE per l’annullamento di questa decisione.
Nel momento in cui il Tribunale si è pronunciato, la vicenda di Puigdemont (ma anche, è bene ripeterlo, di Comín e Ponsatí) si era ulteriormente complicata per l’intreccio con la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal Supremocon riferimento al rifiuto delle autorità belghe di estradare Lluís Puig i Gordi, ex consigliere per la Cultura della Generalitat, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Nel processo pendente dinanzi al Tribunal Supremo Puig è imputato assieme a Puigdemont e ad altri esponenti indipendentisti catalani; il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di giustizia (causa C-158/21) se la decisione quadro del 2002 in materia di mandato di arresto europeo “consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE [mandato d’arresto europeo], sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro”.
La proposizione della questione pregiudiziale ha comportato la sospensione del procedimento penale in corso in Spagna. Tale effetto perdurerà fino a quando si sarà pronunciata la Corte di giustizia e, nel frattempo, ha avuto ripercussioni importanti sulla revoca dell’immunità di Puigdemont, Comín e Ponsatí. Con un’ordinanza del suo vicepresidente datata 30 luglio (causa T-272/21 R), il Tribunale ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile su cui si sarebbe potuta fondare la concessione di provvedimenti provvisori a vantaggio dei tre ricorrenti; e “it may be considered that the suspension of those proceedings calls for the suspension of the execution of those warrants”. Questa affermazione pare coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui circostanze particolari – ad esempio, un rinvio pregiudiziale alla Corte stessa – possono comportare una deroga alla scansione temporale prevista all’art. 17 della decisione quadro del 2002 nel momento in cui il giudice debba concretamente decidere sull’esecuzione di un MAE (C-492/18 PPU, TC). Si tratta, ad ogni modo, di una valutazione effettuata nell’ambito di una decisione sulla concessione di misure cautelari. Del resto, il Tribunale ha precisato che se in futuro il verificarsi del pregiudizio paventato dai ricorrenti si presentasse come sufficientemente probabile – “in particular in the event of an arrest of the applicants by an executing authority of a Member State or the implementation of a procedure for their surrender to the Spanish authorities” – i ricorrenti potrebbero nuovamente rivolgersi al Tribunale stesso per l’emanazione di provvedimenti provvisori. Il Tribunale, infine, ha ricordato che è rimasta “legally intact”, poiché non ne è stata chiesta la revoca, l’immunità prevista all’art. 9, secondo comma, del protocollo n. 7, che “copre” i deputati “anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano”.
Dopo l’arresto avvenuto all’aeroporto di Alghero, sulla consegna di Puigdemont alle autorità spagnole, in virtù dell’art. 5 della legge n. 69/2005, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di appello di Sassari. Già il 24 settembre il presidente della Corte di appello ha convalidato l’arresto ma ha rimesso in libertà Puigdemont, anche per non pregiudicare il suo “diritto di viaggiare liberamente per partecipare alle riunioni del Parlamento Europeo”.
In questa vicenda occupa una posizione centrale l’efficacia del MAE emesso nel 2019 nel momento in cui i giudici italiani devono decidere sull’estradizione di Puigdemont verso la Spagna. Da un lato, il giudice istruttore del Tribunal Supremo ha trasmesso una nota ai suoi colleghi italiani in cui ha difeso la tesi della piena operatività del MAE. Il giudice Llarena ha inoltre precisato che su questo dato non influisce in alcun modo il fatto che dinanzi alla Corte di giustizia sia pendente una questione pregiudiziale. Ciò non esclude, però, che a tempo debito si debba tenere conto, per i fini del MAE, dell’interpretazione offerta dal giudice del Lussemburgo sul caso Puig. Anche il punto di vista del giudice spagnolo può risultare compatibile con la già citata giurisprudenza sovranazionale: il MAE rimane pienamente operativo, ma la decisione sulla consegna di Puigdemont alle autorità spagnole dovrà tenere conto della pronuncia della Corte di giustizia. Hic et nunc, però, dev’essere data priorità a una puntuale applicazione della decisione quadro, con l’arresto dell’ex presidente catalano e con l’avvio del procedimento che potrebbe portare alla sua consegna alle autorità spagnole. Puigdemont, dal canto suo, si è nuovamente rivolto al Tribunale dell’UE, chiedendo la concessione di provvedimenti provvisori. Le autorità spagnole, per contro, hanno argomentato nel senso dell’irrilevanza dei nuovi motivi avanzati da Puigdemont, dal momento che nel frattempo non gli si è impedito di esercitare le sue funzioni di deputato al Parlamento europeo.
La Corte di appello ha fatto propria una lettura della vicenda Puigdemont affine a quella del Tribunale dell’UE, e lo ha fatto sulla base di un esame sistematico delle poste in gioco. Sono ancora pendenti, infatti, sia il giudizio di piena cognizione sulla revoca dell’immunità parlamentare di Puigdemont, Comín e Ponsatí (T-272/21), sia la questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal Supremo alla Corte di giustizia (C-158/21), entrambi rilevanti per il procedimento dinanzi al giudice italiano. In particolare, viene accolta la tesi del procuratore generale, che invita a tenere conto delle risposte che saranno date ai quesiti sulla possibilità di rifiutare la consegna sulla base di motivi di rigetto ulteriori, previsti nel diritto nazionale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, e sul fatto che quest’ultima possa o no contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente (id est il Tribunal Supremo) a emanare il MAE. Il procedimento dinanzi alla Corte di appello, perciò, è stato sospeso “fino all’irrevocabilità delle decisioni aventi ad oggetto l’immunità di cui all’art. 9 del protocollo dell’Unione e fino alla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale presentata dall’Autorità Giudiziaria Spagnola”.
Per il leader della frangia conservatrice dell’indipendentismo catalano non si tratta del primo arresto fuori della Spagna. Nel 2018, infatti, l’Oberlandsgericht dello Schleswig-Holstein aveva disposto la consegna di Puigdemont alla Spagna, ma soltanto per il reato di malversazione, non anche per quello di ribellione, ciò che aveva portato il giudice Llarena ad annullare il primo MAE emesso nei suoi confronti. Anche per questo una parte della dottrina dubita del perfetto allineamento tra le fattispecie previste nel diritto penale spagnolo e quelle del diritto penale italiano. La vicenda si è ormai arricchita di un ulteriore livello di complessità, sia perché è stato sollecitato un intervento della Corte di giustizia sull’interpretazione della decisione quadro del 2002, sia perché la sofferta elezione di Puigdemont al Parlamento europeo ha inevitabilmente provocato un’europeizzazione del conflitto di cui è protagonista.