La vicenda Superleague è, infine, giunta alla Corte di Giustizia UE (CGUE). Risulta infatti pendente il procedimento di rinvio pregiudiziale European Superleague Company, causa C-333/21, a fronte della questione pregiudiziale avanzata dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid – Spagna il 27 maggio 2021.
L’apertura di tale procedimento, ancora in fase germinale, è stata anticipata dal profilo twitter della Corte il 31 maggio scorso.
Nel provvedimento di rinvio del 10 maggio, il Juzgado de lo Mercantil di Madrid (già intervenuto in data 20 aprile 2021 con un’ordinanza cautelare nei confronti di UEFA e FIFA) ha rimesso alla CGUE l’accertamento circa la sussistenza di un abuso di posizione dominante, da parte di UEFA e FIFA, quali titolari di diritti economici e televisivi e del potere di impedire che vengano organizzate competizione “rivali”. Tale rinvio si incentra sull’interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in relazione alla posizione dominante di FIFA e UEFA e al contenuto dei relativi statuti, specificamente in merito alla auto-attribuzione di poteri autorizzatori e sanzionatori, in assenza di procedimenti predefiniti e parametri oggettivi in tema di organizzazione di competizioni.
Considerando la profondità delle tematiche contenute nel provvedimento, si preannuncia, in termini di impatto sul settore sportivo, una nuova sentenza Bosman che certamente andrà a completare lo scenario aperto dalla recente sentenza del Tribunale UE, International Skating Union (ISU) c. Commissione, che già aveva dichiarato l’incompatibilità con la normativa UE delle norme dell’ISU, che prevedono sanzioni severe contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità da essa non riconosciute (pur considerando che in tal caso si trattava norme restrittive indirizzate specificamente ai singoli atleti e non a club).
Il contenzioso ha iniziato a prendere forma dal 18 aprile 2021, quando è stato diffuso un comunicato da parte di una nuova realtà sportiva, denominata Superleague, che intendeva proporre una nuova competizione governata da dodici Club fondatori. Immediatamente veniva pubblicata una Dichiarazione congiunta che preannunciava che UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le federazioni affiliate, avrebbero agito per fermare il progetto della Superleague. A tal fine, si anticipava che sarebbero state prese in considerazione tutte le misure disponibili e che ai club in questione sarebbe stato vietato di giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori sarebbe stata negata l’opportunità di rappresentare le squadre nazionali.
Il 20 aprile, il Tribunal Mercantil de Madrid, con l’ordinanza (Auto) n. 14/2021, si pronunciava sul ricorso cautelare presentato dalla European Super League Company S.L. (proprietaria ed aspirante organizzatrice della Superleague, con sede a Madrid), ordinando a FIFA e UEFA di evitare l’adozione di qualsiasi azione, come quelle già annunciate, che avrebbero potuto impedire definitivamente la realizzazione del progetto Super League.
Il 7 maggio la UEFA ha fatto sapere tramite un comunicato che nove dei dodici club coinvolti nel progetto della cosiddetta “Super Lega” avevano inviato alla UEFA una “Dichiarazione di Impegno dei Club” verso le competizioni UEFA e le competizioni nazionali, definendo le c.d. misure di reintegro e assunzione formale di impegni, anche di carattere economico-risarcitorio.
Ne è seguita una replica a firma di Fútbol Club Barcelona, Juventus Football Club e Real Madrid Club de Fútbol, in cui i club fondatori lamentavano di aver ricevuto inaccettabili pressioni, minacce ed offese da terze parti al fine di ritirare il progetto proposto, nonostante la già intervenuta pronuncia giudiziale in favore della proposta di Super League.
Dopo un primo comunicato denominato “Investigations - UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors appointed”, il 25 maggio UEFA comunicava l’apertura formale del procedimento disciplinare nei confronti delle tre società, attualmente sospeso, come da comunicato del 9 giugno 2021.
Si giunge, quindi, al rinvio pregiudiziale avanti la CGUE.
Il Tribunal madrileno ha insistito sull’abuso di posizione dominante intesa come attività di un’impresa in posizione imperante che può influenzare la struttura di un mercato in cui, proprio per la presenza dell’azienda in questione, l’intensità della concorrenza è già indebolita e che ostacola, ricorrendo a mezzi diversi da quelli che regolano la normale concorrenza di prodotti o servizi basata sui benefici degli agenti economici, il mantenimento del grado di concorrenza che ancora esiste nel mercato o lo sviluppo di tale concorrenza. In particolare, ricorda il Giudice che affinché la condotta di una società in una posizione dominante venga classificata come abusiva, è necessario che manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole.
Tale condotta, proibita dall’art. 102 TFUE, risulterebbe esercitata mediante alcune azioni dichiarative da parte di FIFA e UEFA nel mercato interno calcistico, in violazione anche dell’art. 101 TFUE rispetto alla libera concorrenza in quel mercato per l’imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate.
Organismi di natura privata, FIFA e UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico. Per contro, l’effettiva applicazione dei divieti e delle sanzioni derivanti dagli Statuti FIFA e UEFA rappresenta un effetto dissuasivo sull’organizzazione di competizioni calcistiche al di fuori dei predetti enti privati, limitando, in ragione della natura e della gravità dei danni che deriverebbero dall’imposizione di sanzioni, la concorrenza nel mercato specifico dell’organizzazione di competizioni di calcio.
Tale abuso si concretizzerebbe, secondo il Tribunale spagnolo, nell’applicazione degli statuti FIFA e UEFA che sottopongono ad autorizzazione la creazione di competizioni sportive alternative a quelle organizzate dalle stesse, potendo adottare misure sanzionatorie nei confronti di quelle società calcistiche che non si sottomettano a detta autorizzazione e violino i relativi precetti statutari. L’autorizzazione preventiva non è soggetta ad alcun tipo di limite, parametro o procedura oggettiva e trasparente, se non al potere discrezionale di entrambe le organizzazioni private, che, in ragione del monopolio delle competizioni e della gestione esclusiva dei relativi ritorni economici, hanno un chiaro interesse a rifiutare o autorizzare l’organizzazione di tali competizioni.
Si tratterebbe, quindi, di restrizioni ingiustificate e sproporzionate che hanno l’effetto di restringere la concorrenza nel mercato interno, senza che sia possibile individuare l’interesse generale all’autorizzazione, e criteri obiettivi e trasparenti che consentano di accertare l’assenza di discriminazioni e conflitti di interesse nei procedimenti autorizzatori.
Tali considerazioni sono sottese alla domanda pregiudiziale che ora interesserà la CGUE, chiamata a rispondere, tra l’altro, sull’esistenza di una giustificazione oggettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Ad avviso di chi scrive, i provvedimenti della UEFA, a seconda del momento e delle ragioni sottese, potrebbero risultare legittimi o illegittimi.
Provvedimenti espulsivi o sospensivi parrebbero legittimi qualora l’obiettivo fosse quello di evitare una lesione della competitività all’interno dei campionati, in ragione del vantaggio concorrenziale prodotto dalle maggiori risorse disponibili per le società partecipanti alle competizioni riservate (cui, invece, non avrebbero accesso, neppure per significativo merito, le società “escluse”). In tal caso, potrebbero risultare violati i principi di solidarietà e di parità delle armi, per il beneficio economico esclusivo tratto dalla partecipazione alla competizione riservata.
Tuttavia, come è apparso nella fattispecie, qualora le misure fossero meramente afflittive, addirittura preventive, finalizzate a punire l’intenzione e il progetto, risulterebbero inammissibili. Peraltro, al di là delle ipotesi sospensive o escludenti i club dalle competizioni autorizzate, non si comprende l’obiettivo lecito cui potrebbe tendere una sanzione pecuniaria, oppure una sanzione rivolta ad atleti e collaboratori, impegnati contrattualmente con il club, come minacciato da UEFA.